CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato
Art. 1
DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO
In vigore dal 9 dic 1960
Allegato
REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO
( del contratto copertoni e tende)
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DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO
Sono considerati lavoranti a domicilio gli operai di ambo i sessi che per conto di uno o più datori di lavoro eseguono, nella propria abitazione o comunque in locali che non siano di pertinenza del datore di lavoro nè sottoposti alla sua diretta sorveglianza, lavoro subordinato retribuito, ricevendo a cura e a spese del datore di lavoro stesso le materie prime e gli accessori occorrenti per le lavorazioni.
Per essere considerato tale il lavorante a domicilio non deve eseguire per conto proprio o di terzi lavori che siano in concorrenza con il datore di lavoro e non deve arrecare, pregiudizio alla produzione dell'impresa.
Per essere considerato tale, il lavorante a domicilio non deve avere alle proprie dipendenze personale salariato o comunque retribuito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-1-2