CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato

Art. 2

LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO

In vigore dal 9 dic 1960
Tutti i lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati: PARTE I - Consegna del lavoro: 1) data e ora dell'ordinazione; 2) qualità e quantità dei materiali consegnati al lavorante a domicilio; 3) specificazione o quantità del lavoro da eseguire; 4) misura della retribuzione; 5) ammontare delle eventuali anticipazioni; 6) giorno e ora entro cui il lavoro dovrà essere riconsegnato; 7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio. PARTE II - Riconsegna del lavoro: 1) giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito; 2) specie e quantità del lavoro eseguito; 3) qualità e quantità dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio; 4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio; 5) indicazione delle eventuali ritenute; 6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-2-2

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