CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato
Art. 2
LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO
In vigore dal 9 dic 1960
Tutti i lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati:
PARTE I - Consegna del lavoro:
1) data e ora dell'ordinazione;
2) qualità e quantità dei materiali consegnati al lavorante a domicilio;
3) specificazione o quantità del lavoro da eseguire;
4) misura della retribuzione;
5) ammontare delle eventuali anticipazioni;
6) giorno e ora entro cui il lavoro dovrà essere riconsegnato;
7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
PARTE II - Riconsegna del lavoro:
1) giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito;
2) specie e quantità del lavoro eseguito;
3) qualità e quantità dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio;
4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio;
5) indicazione delle eventuali ritenute;
6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-2-2