CCNL
Art. 7
MAGGIORAZIONE SULLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 9 dic 1960
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festività natalizia, verrà corrisposta al lavorante a domicilio, a titolo di compenso per la gratifica natalizia per le ferie e per le festività nazionali ed infrasettimanali, una maggiorazione nella misura del 19% da computarsi sull'ammontare delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-c-7