CCNL
Art. 8
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
In vigore dal 9 dic 1960
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festività natalizia, verrà corrisposto al lavorante a domicilio che presta la sua opera per un solo datore di lavoro, a titolo di indennità di anzianità una maggiorazione nella misura del 2% da computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-c-8