CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie
Art. 23
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI
In vigore dal 1 dic 1960
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, salvo il caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell', parte IV, della presente regolamentazione.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori con anzianità di servizio ininterrotta fino a 5 anni compiuti:
1) mesi i e mezzo di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 1° grado;
2) mesi 1 di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 2° grado;
b) per i lavoratori con anzianità di servizio ininterrotta da oltre i 5 anni fino ai 10 anni compiuti:
1) mesi 2 di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 1° grado;
2) mesi 1 e mezzo di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 2° grado;
c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di anzianità di servizio ininterrotta:
1) mesi 3 di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 1° grado;
2) mesi 2 di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 2° grado.
Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della metà.
Il termine di preavviso decorre dal 1° o dal 16 del mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quante sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilita dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-23-2