CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 3
PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
In vigore dal 1 dic 1960
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria o gruppo superiore dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra lo stipendio di fatto goduto e lo stipendio che avrebbe percepito in caso di passaggio definitivo alla categoria o gruppo superiore.
Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno delle mansioni di prima categoria, di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di seconda categoria e di 2 mesi nel disimpegno delle mansioni di terza categoria A, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tali casi il compenso di cui sopra spetterà dopo 1 mese o per tutta la durata, successiva della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Ferme restando le eccezioni di cui sopra, coloro che hanno disimpegnato mansioni di grado superiore, anche non continuativamente, per una durata complessiva minima non inferiore a 10 mesi in un periodo di 3 anni, passeranno, a tutti gli effetti, alla categoria o gruppo superiore dalla data del compimento di detto periodo minimo di 10 mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-3-4