CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie
Art. 24
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
In vigore dal 1 dic 1960
Salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro effettuato ai sensi dell', parte IV - lett. b), il lavoratore che abbia compiuto almeno un anno intero di servizio e che venga licenziato ha diritto ad una indennità di anzianità pari a:
a) 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione normale mensile, per il 1° e 2° anno intero di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio;
b) 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione normale mensile per ciascuno degli anni del 3° al 10° compreso di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio;
c) 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione normale mensile per ciascuno degli anni dall'11° al 15° compreso di effettiva
ed interrotta anzianità di servizio
d) 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione normale mensile per ciascuno degli anni successivi al 15° di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Il trattamento di cui sopra si applica per l'anzianità maturata successivamente al 1 novembre 1953.
Tuttavia agli effetti della determinazione del maggior trattamento di cui alle lettere b), c) e d) relativamente all'anzianità maturata dopo la data stessa, si terrà conto dell'anzianità effettiva ed ininterrotta eventualmente maturata fino al 31 ottobre 1953, nelle categorie speciali regolate dal Contratto Nazionale per gli addetti all'industria chimica 16 settembre 1947, rinnovato con accordo 9 giugno 1949.
L'indennità regolata dal presente articolo viene calcolata sulla base della normale retribuzione, compresa la indennità di contingenza in atto alla data della risoluzione del rapporto, comprensiva di un dodicesimo della 13ª e 14ª mensilità, dall'indennità di mensa e dell'eventuale indennità di turno.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, al lavoratore saranno corrisposte le seguenti aliquote della indennità di anzianità per licenziamento sopra indicata:
1) il 50% quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianità effettivo ed ininterrotta di servizio;
2) l'intera indennità di anzianità quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di anzianità come sopra.
L'intera indennità di anzianità è pure dovuta alle donne dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
La stessa intera indennità di anzianità verrà corrisposta ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di età.
Il trattamento sopra stabilito per i dimissionari non è dovuto al lavoratore che si dimetta essendo in corso a suo carico un provvedimento o un'inchiesta di carattere disciplinare.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte, si fa richiamo al disposto dell'art. 2122 del Codice Civile.
Storico versioni
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