CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie
Art. 21
TRASFERIMENTI
In vigore dal 1 dic 1960
Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto normalmente con congruo preavviso.
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alla indennità di licenziamento ed al preavviso.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con i normali mezzi di trasporto e, per la durata del viaggio medesimo, il rimborso delle spese di vitto ed eventuale alloggio per sè e per i familiari conviventi secondo lui ed a di lui carico (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado), che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
All'atto del trasferimento verrà corrisposta al lavoratore una indennità commisurata all'importo di 20 giornate di retribuzione (compresa la indennità di contingenza) più l'importo di 5 giornate di retribuzione (compresa la indennità di contingenza) per ogni familiare come sopra indicato che lo segua nel trasferimento.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, egli ha diritto al rimborso di detto indennizzo, su presentazione di adeguata documentazione, finO all'importo massimo di 11 mensilità di affitto.
Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
Norma transitoria
In relazione all'attuale situazione contingente, conseguente al regime vincolistico dei fatti e per la sola durata di detto regime, qualora il lavoratore trasferito dovesse sostenere, nella nuova destinazione, maggiori oneri per canone di locazione, fra l'azienda ed il lavoratore interessato saranno presi opportuni accordi per la eventuale adozione- di provvedimenti economici atti a facilitare, agli effetti di cui sopra, la sistemazione, nei limiti della normalità del lavoratore; stesso nella nuova residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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