CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 1
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 1 dic 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova che dovrà risultare da comunicazione scritta e che non sarà superiore a:
6 mesi per la categoria 1ª A;
3 mesi per le categorie 1ª B, 2ª A e 2ª B;
2 mesi per le categorie 3ª A e 3ª B.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria a cui il lavoratore viene assegnato e verrà corrisposta per il periodo di lavoro effettivamente prestato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potrà recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità.
Qualora il recesso avvenga da parte dell'azienda, escluso il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, dopo il compimento della metà dei periodi di cui al primo comma, sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese di prova in corso a seconda che il recesso si verifichi entro la prima o entro la seconda metà del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, intervenuti dopo il compimento della metà dei periodi di cui al primo comma, il periodo di prova riprenderà il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per la malattia; o l'infortunio e ferma restando la reciproca facoltà di recesso come al comma 3° purchè, a seguito di accertata, guarigione, l'impiegato riprenda il lavoro entro un periodo massimo di 30 giorni dall'inizio dell'interruzione. L'applicazione di tale norma potrà essere richiesta dall'impiegato in prova per una volta sola.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non receda dal rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio e la sua anzianità decorrerà dalla data di assunzione in prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-1-4