CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie
Art. 19
O DI INFORTUNIO NON PROFESSIONALE TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
In vigore dal 1 dic 1960
O DI INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
L'assenza per malattia o infortunio non professionale deve essere comunicata all'azienda possibilmente entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa e comunque non oltre il secondo giorno di assenza.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Avvenendo la sospensione del servizio per malattia od infortunio non professionale il lavoratore non in prova ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianità di effettivo servizio fino a 5 anni;
2) conservazione del posto per mesi 8 agli aventi anzianità di effettivo servizio da 6 a 10 anni;
3) conservazione del posto per mesi 10 agli aventi anzianità di effettivo servizio da 11 a 15 anni;
4) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianità di effettivo servizio di oltre 15 anni.
In relazione ai suindicati periodi, il lavoratore ha diritto ad un trattamento corrispondente: nel primo caso, all'intera retribuzione per i primi 3 mesi e alla metà di essa per i successivi 3 mesi; nel secondo caso, all'intera retribuzione per i primi 4 mesi ed alla metà di essa per i successivi 4 mesi; nel terzo caso, all'intera retribuzione per i primi 5 mesi e alla metà di essa per i successivi 5 mesi; nel quarto caso, all'intera retribuzione per i primi 6 mesi ed alla metà di essa per i successivi 6 mesi.
Comunque non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
a) mesi 9 in un periodo di 1 anno per gli aventi anzianità di cui al punto 1);
b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);
c) mesi 15 in un periodo di 2 anni per gli aventi anzianità di cui al punto 3);
d) mesi 18 in un periodo di 27 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 4.
Il lavoratore che si ammala o che si infortuna dopo essere stato preavvisato di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità di anzianità per licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennità di anzianità per licenziamento e senza preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità per licenziamento.
In caso di malattia o infortunio di seria; entità, sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l'azienda valuterà caso per caso se computare o meno il periodo di malattia o di infortunio nel numero di giorni di ferie fruiti.
L'azienda ha facoltà di accertare in tutti i casi di applicazione del presente articolo lo stato di salute del lavoratore mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.
Ogni qualvolta si verifichino divergenze tra i rispettivi referti del medico di fiducia dell'azienda e di quello del lavoratore, verrà designato di comune accordo un terzo medico. In difetto di accordo, l'accertamento verrà demandato al medico provinciale.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento praticato dagli enti mutualistici, nonché i doveri del lavoratore durante la sospensione del servizio e la conservazione del posto in caso di t.b.c., si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.
Il trattamento economico indicato nel presente articolo sarà assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento economico che in caso di malattia o infortunio non professionale competa al lavoratore per effetto di norme assicurative e assistenziali già in atto o che vengano istituite nell'avvenire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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