CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie

Art. 14

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 1 dic 1960
Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 5% per il 1° e 2° biennio, e del 6% per ciascun biennio dal 3° al 12°, da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza del grado di appartenenza fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 70%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Nel caso di passaggio dal 2° al 1° grado il lavoratore manterrà, in aggiunta al nuovo minimo ed alla relativa indennità di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel grado di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 70%, sarà tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare del nuovo grado e della corrispondente indennità di contingenza in atto alla data del passaggio di grado. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici residui quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennità di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di grado sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Le frazioni di aumento periodico (in percentuale), che verranno eventualmente a determinarsi in occasione del passaggio di grado saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, nè questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. In caso di variazione dei minimi tabellari mensili, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici già maturati verrà applicata sulla somma del nuovo minimo e della corrispondente indennità di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza verrà effettuato a termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di trasferimento del lavoratore, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici già maturati verrà applicata sul minimo tabellare del grado di appartenenza e sulla corrispondente indennità di contingenza in vigore nel luogo di nuova destinazione. La frazione di biennio in corso alla data di sottoscrizione del presente contratto sarà utile agli effetti della maturazione dell'aumento biennale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-14-3

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