CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie

Art. 10

SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO

In vigore dal 1 dic 1960
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovuta a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzione di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore sul luogo del lavoro, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-10-3

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