CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie

Art. 8

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 1 dic 1960
I. - Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma di legge; b) le seguenti festività: 2 giugno: Fondazione della Repubblica; 25 aprile: Anniversario della Liberazione; 1 maggio: Festa del Lavoro; 4 novembre: Giorno dell'unità nazionale; c) le seguenti festività infrasettimanali: 1 gennaio: Capodanno; 6 gennaio: Epifania; 19 marzo: S. Giuseppe; Lunedi di Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 29 giugno: SS. Pietro e Paolo; 15 agosto: Assunzione; 1 novembre: Ognissanti; 8 dicembre: Immacolata Concezione; 25 dicembre: S. Natale; 26 dicembre: S. Stefano; d) il giorno del S. Patrono del luogo ove trovasi la sede di lavoro, presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera, fatta eccezione per le città di Roma e Venezia, per le quali valgono le giornate aziendalmente concordate. Le festività di cui alle lettere b) e c) saranno integrate e sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a norma di legge. Nelle ricorrenze sopra indicate, ai lavoratori sarà praticato il seguente trattamento economico: Quando in occasione della festività di cui alle lettere b), c) e d) il lavoratore non presti la sua opera, nessun particolare trattamento spetterà al medesimo oltre la sua normale retribuzione. Tuttavia qualora una festività di cui alle lettere b), c) e d) coincida con la domenica, al lavoratore verrà corrisposto, in aggiunta a tale retribuzione, l'importo di una quota giornaliera di retribuzione (ivi compresa la indennità di mensa e l'eventuale indennità di turno) computata con i criteri indicati all' della presente regolamentazione. Il lavoro prestato nei giorni festivi di cui alle lettere b), c) e d) verrà compensato secondo le norme previste all' per il lavoro festivo. Il trattamento di cui sopra verrà praticato anche ai lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza di una delle festività di cui alle lettere b), c) e d) con il giorno di riposo compensativo. II. - Nelle giornate di Giovedi Santo, 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre, l'orario di lavoro sarà di solito limitato alla parte di orario normale precedente alle ore 13. Nelle giornate predette, sarà praticato il seguente trattamento: a) ai lavoratori che saranno chiamati a prestare servizio per la parte di orario normale successiva alle ore 13, sarà corrisposta la retribuzione oraria ivi compresa l'eventuale indennità di turno (esclusa l'indennità di contingenza) senza alcuna maggiorazione per le ore di lavoro effettivamente prestato; b) nulla spetterà, oltre alla normale retribuzione, ai lavoratori che non verranno chiamati in servizio dopo le ore 13; c) lo stesso trattamento di cui alla lettera a) sarà usato ai lavoratori per le ore di recupero effettuato ai sensi dell' della presente regolamentazione, quando le ricorrenze del 2 novembre, 24 dicembre o 31 dicembre coincidono col sabato. Il lavoro prestato nelle suddette 4 ricorrenze oltre i limiti dell'intero orario normale giornaliero sarà retribuito a norma dell', punto 1).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-8-3

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