CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie

Art. 5

ABITI DA LAVORO

In vigore dal 1 dic 1960
Ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi. Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova, e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi (lavaggio, riparazione, ecc.) le aziende forniranno una tantum una seconda tuta all'atto della conferma in servizio. Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro, qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire l'azienda del relativo danno. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale sarà fornito in uso l'abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l'efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro. Ai lavoratori che esplichino continuamente, la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda assicurerà la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro. Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai 3 precedenti comma, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche. Qualora l'azienda richieda che i lavoratori indossino abiti speciali o divise, provvederà alla relativa fornitura. Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore darà responsabile della buona conservazione di detti mezzi. Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di intese in sede aziendale tra i rappresentanti delle parti interessate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-5-3

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