CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai
Art. 28
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
In vigore dal 1 dic 1960
Salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro effettuata ai sensi dell', parte IV, lett. b), l'operaio che abbia compiuto almeno un anno intero di servizio e che venga licenziato ha diritto ad una indennità di anzianità pari a:
a) giorni 6 (48 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei primi 5 anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio;
b) giorni 12 (96 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio dal 6° al 10° anno compreso.
c) giorni 16 (128 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio dall'11° al 16° compreso;
d) giorni 20 (160 ore) di retribuzione normale per ciascuno degli anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio successivi al 16°.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione il salario di fatto, l'indennità di contingenza in atto alla data della risoluzione del rapporto, l'indennità sostitutiva di mensa, la eventuale indennità di turno ed il rateo di gratifica natalizia e di gratifica di fine giugno.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la paga ad economia maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo.
Le misure dell'indennità, di cui al comma primo si adottano per le anzianità maturate dal lavoratore a partire dalla data di decorrenza del presente contratto.
Per quanto riguarda l'anzianità maturata dal lavoratore anteriormente alla data di cui sopra, le misure dell'indennità di anzianità per licenziamento vengono fissate come segue:
A) per le anzianità dal 1 gennaio 1947 alla data di entrata in vigore del presente contratto:
a) giorni 6 (48 ore), per ciascuno dei primi 5 anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio;
b) giorni 10 (80 ore), per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni;
c) giorni 12 (96 ore), per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio oltre i 10 e fino ai 18 anni;
d) giorni 15 (120 ore), per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio oltre i 18 anni.
B) per le anzianità precedenti al 1 gennaio 1947:
a) giorni 4 (32 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei primi 4 anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio;
b) giorni 6 (48 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianità di servizio dal 5° al 15°;
c) giorni 8 (64 ore) di retribuzione normale per ciascuno degli anni interi di effettiva, ed ininterrotta anzianità di servizio successivi al 15°.
Tuttavia, agli effetti della determinazione del maggior trattamento, le indennità di cui ai vari punti b), c) e d) del presente articolo, nonché agli stessi punti del comma A) relativamente all'anzianità maturata dopo il 1 gennaio 1947, si terrà conto dell'intera anzianità ininterrotta successiva alla data di assunzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, al lavoratore saranno corrisposte le seguenti aliquote della indennità di anzianità per licenziamento sopra indicata:
1) il 50% quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianità effettiva ed ininterrotta di servizio;
2) l'intera indennità di anzianità quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di anzianità come sopra.
Per poter aver diritto al trattamento di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve avere compiuto il secondo anno di servizio; se proveniente dagli apprendisti deve aver compiuto il secondo anno dai giorno di ultimazione dei periodo di apprendistato.
L'intera indennità di anzianità è pure dovuta alle donne dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
La stessa intera indennità di anzianità verrà corrisposta ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di età.
Il trattamento sopra stabilito per i dimissionari non è dovuto al lavoratore che si dimetta essendo in corso, a suo carico, un provvedimento o un'inchiesta di carattere disciplinare.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte si fa richiamo al disposto dell'art. 2122 del Codice Civile.
Storico versioni
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