CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie
Art. 3
PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
In vigore dal 1 dic 1960
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti una diminuzione di retribuzione, nè un mutamento sostanziale della sua posizione.
All'intermedio di 2° grado, che sia destinato a compiere mansioni inerenti al 1° grado, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra lo stipendio di fatto goduto e lo stipendio che avrebbe percepito in caso di passaggio definitivo al grado superiore.
Trascorso un periodo di 2 mesi nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, al grado superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto, nel quale caso il compenso di cui sopra spetterà dopo 15 giorni e per tutta la durata successiva della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di grado, sempre che il periodo di sostituzione non si protragga oltre i 5 mesi.
Tuttavia non si farà luogo al passaggio definitivo al grado superiore, anche dopo trascorso tale periodo nei confronti del lavoratore che sostituisce altro lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi.
Ferme restando le eccezioni di cui al terzo comma, gli intermedi di 2° grado che, in un periodo di 2 anni, hanno disimpegnato mansioni di 1° grado, anche non continuativamente, per una durata complessiva minima non inferiore ai 4 mesi, purchè a periodi continuativi di 20 giorni lavorativi ciascuno, passeranno a tutti gli effetti al grado superiore all'inizio del periodo di paga successivo al compimento dei predetti 4 mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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