CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai
Art. 26
PARTE DISCIPLINARE
In vigore dal 1 dic 1960
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I - Disciplina aziendale
L'operaio, in tutte le manifestazioni dei rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i compagni di lavor e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipedente a sensi di collaborazione e di urbanità in particolare l'operaio è tenuto 1) curare con zero gli interessi dell'azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico; 2) conservare assoluta segretezza sugli interessi e sull'attività dell'azienda e non trarre profitto da quanta eventualmente a sua conoscenza in relazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, nè esplicare attività contrarie agli interessi aziendali: 3) avere cura. dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumento a lui affidati.
II - Provvedimento enti disciplinari
Le mancanze degli operai saranno punite, a seconda della loro gravità o della loro recidività, senza riguardo all'ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le. infrazioni alle norme del presente contratto o all'eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa fino a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 3 giorni lavorativi;
e) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c), vi), e) verranno portati a conoscenza dell'interessato per iscritto.
III - Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente, e salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l'ammonizione scritta, la multa e la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze all'operaio che:
a) non osservi l'orario di lavoro o non adempia alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore, o senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza, o esegua lavori non
ordinatigli
d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale ò di irregolarità nell'andamento del lavoro e) costriusca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori, in luoghi di pertinenza dell'azienda, per conto proprio o di terzi con lieve danno per l'azienda;
f) promuova o effettui nelle sedi di lavoro collette, vendita di biglietti o di oggetti, esazione di rate senza autorizzazione della Direzione;
g) commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla, disciplina, alla morale, all'igiene, ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.
L'importo delle multe non costituenti risarcimento; di danni è dovuto alle eventuali istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
IV - Licenziamento per motivi disciplinari
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui l'operaio commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto:
a) senza preavviso ma con la corresponsione della indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'opraio che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
1) assenze ingiustificate prolungate per oltre 3 giorni consecutivi o assenze ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o, seguenti alle ferie;
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto in luogo di pertinenza dell'azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o emendemento degli obblighi contrattuali o derivanti dà eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali; quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell'inadempimento comporti l'applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte. IV. semprechè negli inadempimenti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi:
1) contravvenzioni al divieto di funare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell'azienda o comunque asportazione di materiale dell'azienda o danneggiamento volontario al materiale;
3) volontaria effettuazione di irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze;
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori;
L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-26