CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie

Art. 6

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 1 dic 1960
L'orario normale di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore. L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non potrà eccedere le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali le disposizioni di cui all' del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1955. I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall'effettuare i lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti. Le ore di lavoro vengono contate con l'orologio dello stabilimento. L'orario di lavoro verrà esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-6-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo