CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie
Art. 6
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 1 dic 1960
L'orario normale di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.
L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non potrà eccedere le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali le disposizioni di cui all' del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1955.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall'effettuare i lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
Le ore di lavoro vengono contate con l'orologio dello stabilimento.
L'orario di lavoro verrà esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-6-3