CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie

Art. 11

RECUPERI

In vigore dal 1 dic 1960
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzione di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l'interruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-11-3

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