CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie
Art. 13
MINIMI MENSILI
In vigore dal 1 dic 1960
I minimi tabellari mensili afferenti a ciascuno dei due gradi previsti all' della presente regolamentazione sono quelli indicati nelle tabelle allegate alla presente regolamentazione.
La retribuzione dei lavoratori di età inferiore ai 18 anni, non capi famiglia, è quella contemplata nelle tabelle allegate, diminuita del 10%. Tale riduzione, peraltro, risulta già calcolata nelle tabelle allegate che si riferiscono alle donne non capo famiglia.
A tale effetto la condizione di capo famiglia sarà determinata con riferimento alle vigenti disposizioni sugli assegni familiari.
Per determinare il minimo orario i suddetti minimi vengono divisi per 180. Per determinare l'importo giornaliero dei minimi, essi vengono divisi per 25.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-13-3