CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie
Art. 17
INDENNITÀ SPECIALE
In vigore dal 1 dic 1960
Le aziende corrisponderanno alla fine del mese di settembre di ogni anno una "indennità speciale" nella seguente misura:
Intermedi di 1° grado................... L. 41.000 Intermedi di 2° grado................... L. 37.000
Detta indennità s'intende riferita al periodo dal 1 ottobre al 30 settembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità stessa, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel suindicato periodo annuale di riferimento. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti come mese intero; la frazione di mese inferiore ai 15 giorni verrà invece trascurata.
La suddetta indennità, che per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua intrinseca natura costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
L'indennità medesima sostituisce ed assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente già corrisposti dalle aziende allo stesso titolo o con analoghe finalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-17-3