CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie

Art. 22

PARTE DISCIPLINARE

In vigore dal 1 dic 1960
I - Disciplina aziendale Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori. I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità. In particolare il lavoratore è tenuto a: 1) curare con zelo gli interessi dell'azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico; 2) conservare assoluta segretezza sugli interessi e sull'attività dell'azienda e non trarre profitto da quanto eventualmente a sua conoscenza in relazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, nè esplicare attività contrarie agli interessi aziendali; 3) non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro ed in forma di concorrenza. sleale, di dati e notizie venuti a sua conoscenza durante il servizio; 4) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati. II - Provvedimenti disciplinari Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività senza riguardo all'ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati. Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all'eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti: a) richiamo verbale; b) ammonizione scritta; c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 15 giorni lavorativi; d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) verranno portati a conoscenza degli interessati per Iscritto. III - Ammonizione - Sospensione Normalmente, salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l'ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore che: a) non osservi l'orario o non adempia alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione o la sospenda o la protragga o abbandoni il posto di lavoro; c) non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatigli; d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell'andamento del lavoro; e) costituisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell'azienda per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l'azienda; f) promuova o effettui nelle sedi di lavoro collette, vendita di biglietti o di oggetti, esazione di rate senza autorizzazione della Direzione; g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti. IV - Licenziamento per motivi disciplinari Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta mancanze così gravi da nomi consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso. Detto licenziamento può essere inflitto: a) senza preavviso ma con la corresponsione dell'indennità di anzianità per licenziamento. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni: 1) assenze ingiustificate prolunga e per oltre 3 giorni consecutivi e assenze ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; 2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell'azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro; 3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell'inadempimento comporti l'applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte IV, sempre che negli inadempimenti non si riscontri il dolo; b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla azienda grave documento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuosi a termini di legge. In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi: 1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso; 2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell'azienda o comunque asportazione di materiale dell'azienda o danneggiamento volontario al materiale stesso; 3) volontaria effettuazione di irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze; 4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse o quando in esse si riscontri il dolo; 5) grave insubordinazione verso i superiori. L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-22-3

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