CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie

Art. 20

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

In vigore dal 1 dic 1960
Per il caso di infortunio o malattia, professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dal regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive norme regolamentari e integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Nelle evenienze di cui sopra l'azienda conserverà il posto al lavoratore per tutto il periodo di inabilità temporanea sussidiato dall'I.N.A.I.L. Per quanto riguarda il trattamento economico a carico dell'azienda, varranno le disposizioni di cui all' e detto trattamento è assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento economico che nell'evenienza in questione compete al lavoratore per effetto delle norme di legge richiamate nel primo comma. Per quanto altro non previsto nel presente articolo, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel richiamato .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-20-3

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