CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie

Art. 16

DOPPIE MENSILITÀ

In vigore dal 1 dic 1960
Le aziende corrisponderanno in occasione del S. Natale una tredicesima mensilità ed alla fine del mese di giugno una quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione. Agli effetti delle predette corresponsioni saranno considerati retribuzione normale mensile, lo stipendio di fatto, l'indennità di contingenza, l'indennità sostitutiva di mensa e la eventuale indennità di turno, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti come mese intero. La tredicesima e la quattordicesima mensilità di cui sopra sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche o mensilità eccedenti le dodici annuali corrisposte aziendalmente alla data di applicazione del presente contratto allo stesso titolo. La tredicesima mensilità si intende riferita, al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilità si intende riferita al periodo dal 1 luglio al 30 giugno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-16-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo