CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune
Art. 12
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI
In vigore dal 1 dic 1960
Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione nè emolumento, mentre l'anzianità continuerà a decorrere, salvo che agli effetti della corresponsione delle doppie mensilità per gli impiegati e gli intermedi, delle gratifiche natalizia e di fine giugno per gli operai e del godimento delle ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-12