CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune
Art. 10
INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ
In vigore dal 1 dic 1960
Al lavoratore, cui venga richiesto di essere sempre reperibile per eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro, spetterà un compenso da concordarsi tra i rappresentanti delle parti interessate e da corrispondersi per la durata dell'impegno di reperibilità.
L'obbligo della immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
Il compenso suddetto non fa parte, a nessun effetto, della retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-10