CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune
Art. 6
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
In vigore dal 1 dic 1960
Per il trattamento spettante ai lavoratori in caso di servizio militare di leva o di richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni generali vigenti in materia.
Il periodo trascorso alle armi per servizio di leva del lavoratore, che all'atto della chiamata risulti in forza presso l'azienda da almeno un anno, è considerato utile come anzianità di servizio ai fini dell'indennità di licenziamento, semprechè il lavoratore in questione presti servizio per almeno sei mesi dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.
Trascorso un periodo di 30 giorni dal collocamento in congedo, il lavoratore che non si sia ripresentato in servizio presso l'azienda sarà considerato dimissionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-6