CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune

Art. 5

TRASFERTE

In vigore dal 1 dic 1960
L'azienda, in relazione alle esigenze di servizio, potrà inviare il personale in missione fuori della sua abituale sede di lavoro. Al personale in missione spetterà il rimborso delle effettive spese di viaggio con gli ordinari mezzi di trasporto, di vitto ed alloggio nei limiti della normalità, quando la durata della missione obblighi il lavoratore a sostenere tali spese. I lavoratori sono tenuti ad esibire nei limiti del possimile la documentazione relativa alle spese medesime. È in facoltà dell'azienda sostituire il rimborso delle spese di vitto ed alloggio con la corresponsione di massimali giornalieri, da determinarsi aziendalmente con accordi tra i rappresentanti delle parti interessate, tenuto conto delle varie categorie di lavoratori e del relativo trattamento economico, della durata della missione e delle località in cui il lavoratore viene inviato in missione. Al lavoratore saranno inoltre rimborsate le altre eventuali spese vive effettivamente sostenute e documentate, necessarie per l'espletamento della missione. Quando la natura della missione sia tale che per il suo espletamento richieda la continuativa presenza nel luogo di lavoro secondo l'orario normalmente-praticato presso la sede ove la missione stessa si svolge, in modo da consentire l'autorizzazione ed il controllo delle eventuali ore di lavoro straordinario, queste verranno compensate, in aggiunta alla retribuzione normale, ai sensi dell' della regolamentazione operai, dello della regolamentazione intermedi, degli della regolamentazione impiegati. Nei confronti dei lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge, verranno applicate le relative disposizioni di legge e contrattuali. I trattamenti di rimborso spese ed i massimali considerati nel presente articolo non fanno parte, a nessun effetto della retribuzione ed assorbono. fino a con correnza, gli eventuali analoghi trattamenti già in atto per lo stesso titolo. Per tutto il corso della missione, al lavoratore non verranno corrisposte le proporzionali quote giornaliere della indennità di mensa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-5

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