CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune
Art. 7
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA
In vigore dal 1 dic 1960
Le aziende corrisponderanno a ciascun lavoratore una indennità sostitutiva di mensa, nella misura di L. 50 per ogni giornata di presenza effettiva al lavoro.
Di essa si terrà conto nella retribuzione agli effetti della 13ª e 14ª mensilità per gli impiegati ed intermedi, delle gratifiche per gli operai, delle ferie, delle festività dell'indennità sostitutiva di preavviso e della indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Agli effetti delle mensilità aggiuntive per impiegati ed intermedi si terrà conto di 26 quote giornaliere per ciascuna mensilità; analoghi criteri saranno seguiti per l'indennità di licenziamento o dimissioni degli impiegati e intermedi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-7