CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune
Art. 8
INDENNITÀ DI TRASPORTO
In vigore dal 1 dic 1960
Qualora la località dove il lavoratore presta normalmente la sua opera disti almeno 5 km. dal perimetro del più vicino centro abitato e non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa col predetto centro, talchè il lavoratore debba recarsi al luogo di lavoro con propri mezzi, i rappresentanti delle parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione di una particolare indennità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-8