CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune
Art. 11
INDENNITÀ PER LAVORO IN TURNI AVVICENDATI
In vigore dal 1 dic 1960
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative maggiorazioni (4% per le ore diurne e 25% per le ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività, delle ferie, delle doppie mensilità e della indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni sulla base della maggiorazione media relativa, al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa e secondo i seguenti criteri:
1) ferie e ricorrenze festive: quando il lavoratore interessato risulti assegnato continuativamente alle lavorazioni a turni all'atto del godimento del relativo trattamento contrattuale;
2) 13ª e 14ª mensilità per gli intermedi ed impiegati; gratifiche natalizia e di fine giugno per gli operai: le maggiorazioni di turno saranno computate nella retribuzione in proporzione ai dodicesimi interi di permanenza ai turni nell'anno di riferimento;
3) indennità di anzianità: quando il personale interessato risulti assegnato continuativamente alle lavorazioni in turni alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia qualora il lavoratore pur non risultando assegnato continuativamente alle lavorazioni in turno alla detta data, vi sia rimasto assegnato per almeno metà dell'intera sua. carriera, avrà diritto al computo delle maggiorazioni in parola nella retribuzione agli effetti della indennità di anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-11