CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune
Art. 9
INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
In vigore dal 1 dic 1960
Ai lavoratori che, per ragioni di lavoro, da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica, verrà corrisposta una speciale indennità, pro tempore, in lire 40 per ogni giornata lavorativa.
La predetta indennità verrà corrisposta per un mese anche al lavoratore che, avendo prestato servizio alle dipendenze della stessa azienda in zona malarica con diritto all'indennità medesima ai sensi del precedente comma, venga trasferito in zona non malarica.
Le parti si riservano di determinare con successivo accordo le località da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-9