CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune

Art. 4

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 1 dic 1960
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale che dovrà normalmente coincidere con la domenica. La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica è consentita nei soli casi stabiliti dalle norme legislative. In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovrà in via normale essere preventivamente stabilito. Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-4

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