CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie
Art. 4
PASSAGGIO DA OPERAIO ALLA CATEGORIA DEGLI INTERMEDI
In vigore dal 1 dic 1960
Il passaggio da operaio alla categoria degli intermedi non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianità di servizio prestata come operaio è utile agli effetti dei sottoelencati istituti della regolamentazione riguardante gli appartenenti alla categoria intermedia, nei limiti e con le norme appresso specificate:
1. - Aumenti periodici di anzianità.
L'importo in cifra degli aumenti periodici fruiti dal lavoratore, ai sensi dell' della regolamentazione operai, all'atto del suo passaggio alla categoria intermedia verrà riportato sul minimo tabellare e relativa indennità di contingenza della categoria intermedia alla quale viene assegnato. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 70% prevista nell', sarà tradotto nel numero di aumenti periodici e corrispondente percentuale riferiti al minimo tabellare e relativa indennità di contingenza della predetta categoria degli intermedi.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici residui, quanti ne occorrono per raggiungere la percentuale complessiva del 70% del minimo tabellare mensile della sua nuova categoria e della relativa indennità di contingenza.
Le frazioni di aumento periodico (in percentuale) che verranno eventualmente a determinarsi in occasione del suddetto passaggio di categoria saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico.
La frazione di triennio in corso al momento del passaggio dalla categoria operai a quella degli intermedi sarà utile nella misura del 50% agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico biennale di anzianità.
2. - Ferie, malattia e preavviso.
Il servizio compiuto come operaio prima dell'assegnazione alla categoria intermedia verrà computato nella misura del 50% agli effetti della determinazione del trattamento di ferie e malattia, nonché del termine di preavviso.
3. - Indennità di licenziamento.
Per il lavoratore già operaio l'indennità di licenziamento calcolata secondo i criteri e le misure previste all' della regolamentazione per gli operai, relativa all'anzianità di servizio prestata in tale qualifica prima dell'assegnazione alla categoria intermedia, verrà trasformata, all'atto di detta assegnazione, dal computo di giorni a quello in trentesimi sulla base del rapporto 30:
25. L'indennità di licenziamento espressa in trentesimi, derivante dalla trasformazione di cui sopra, verrà liquidata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, in aggiunta all'indennità di licenziamento relativa al periodo di effettivo servizio trascorso nella categoria intermedia secondo le misure di cui all' della presente regolamentazione e liquidata sulla base della retribuzione di fatto goduta all'atto del licenziamento stesso.
Qualora, all'atto del passaggio alla categoria intermedia, il lavoratore, in relazione al periodo di effettivo servizio prestato come operaio, abbia maturato, ai sensi dell' della relativa regolamentazione, il diritto ad uno scaglione di indennità di anzianità che, tradotto in trentesimi secondo il rapporto indicato nel precedente comma, risulti superiore a quello previsto nell', comma 1° lettera a), della presente regolamentazione, conserverà il predetto trattamento maturato come operaio fino a che non avrà raggiunto, come intermedio, l'anzianità necessaria per aver diritto, ai sensi del citato , allo scaglione che prevede un trattamento in trentesimi superiore a quello goduto come operaio.
Storico versioni
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