CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie

Art. 1

CRITERI DI APPARTENENZA CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI GRADI

In vigore dal 1 dic 1960
CRITERI DI APPARTENENZA CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI GRADI Quando il compito affidato al lavoratore sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione. Sono da considerarsi agli effetti del comma precedente: a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempre che in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo; b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni, oppure le mansioni che comportano fiducia, e responsabilità tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b). Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie. I lavoratori di cui sopra sono suddivisi in due gradi. Appartengono al 1° grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni sopra specificate comporti: per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta delle operazioni inerenti agli impianti o servizi cui sono preposti e le cui mansioni rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura e per la loro difficoltà o delicatezza; per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente per competenza, responsabilità e fiducia. Appartengono al 2° grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla categoria intermedia. A titolo di esempio verranno assegnati al 1° grado i lavoratori aventi mansioni di: capi operai operatori di turno negli impianti di produzione; capi operai di laboratorio chimico; capi operai di importante stabilimento con coordinazione e controllo del lavoro della squadra di operai addetti al carico e scarico, alla sala pompe e travaso, al riempimento e spedizione di carri cisterne, di autotreni, ecc.; capi operai di officina, ecc. A titolo di esempio verranno assegnati al 2° grado i lavoratori aventi mansioni di: portieri principali di sede centrale e di grande stabilimento, quando svolgano mansioni di natura complessa di particolare responsabilità e fiducia; fattorini di sede centrale con mansioni di particolare responsabilità e fiducia; capi di guardie giurate preposti alla distribuzione dei turni di servizio con funzioni di controllo e non partecipanti ai turni di guardia; capi operai addetti al servizio antincendi, ecc.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-1-3

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