CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai
Art. 24
IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 E 23 TRATTAMENTO ECONOMICO
In vigore dal 1 dic 1960
IN RELAZIONE AGLI
TRATTAMENTO ECONOMICO
In caso di assenza per malattia o infortunio non professionali soggetti all'assistenza dell'I.N.A.M. ed in caso di infortunio o malattia professionale di cui all' soggetti all'assistenza dell'I.N.A.I.L., le aziende integreranno il trattamento economico corrisposto allo stesso titolo dai predetti istituti, fino a concorrenza delle seguenti aliquote di retribuzione normale (salario di fatto e indennità di contingenza):
1) 50% della retribuzione come sopra per i primi 3 giorni di Inabilità riconosciuta dall'I. N.A.M. o dall'I.N.A.I.L.;
2) 80% della retribuzione come sopra per i giorni di inabilità sussidiata dall'I.N.A.M. o per giorni di inabilità temporanea sussidiata dall'I.N.A.I.L.
In caso di assenza per malattia per la quale sia stato disposto dall'I.N.A.M. il ricovero ospedaliero e in caso di assenza per malattia tubercolare assistita dall'I.N.P.S., l'azienda corrisponderà un sussidio per ogni giornata feriale lavorativa ragguagliata al 20% della retribuzione normale giornaliera (salario di fatto e indennità di contingenza). Tale trattamento, che, nel primo dei suddetti casi, sarà limitato al periodo di degenza in ospedale, sarà corrisposto fino al termine massimo del 150° giorno dall'inizio della malattia ed escluderà il trattamento di cui ai numeri 1) e 2).
Qualora il trattamento economico corrisposto dagli Enti sopra indicati subisca successivi aumenti, tali aumenti assorbiranno, fino a concorrenza, il trattamento stabilito dal presente articolo a carico delle aziende. Il trattamento di cui sopra assorbe e sostituisce qualsiasi altro trattamento in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-24