CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai
Art. 23
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
In vigore dal 1 dic 1960
Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dal regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive norme regolamentari e integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore tutto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge.
Nelle evenienze di cui sopra l'azienda conserverà il posto all'operaio per tutto il periodo di inabilità temporanea sussidiata dall'I.N.A.I.L.
Per quanto riguarda il trattamento economico a carico della azienda, varranno le disposizioni di cui all'.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-23