CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai
Art. 19
GRATIFICA NATALIZIA E GRATIFICA DI FINE GIUGNO
In vigore dal 1 dic 1960
Le aziende corrisponderanno in occasione del S. Natale una gratifica pari all'importo di 200 ore ed alla fine del mese di giugno una gratifica pari all'importo di 200 ore calcolate sulla base della normale retribuzione percepita da ciascun operaio alle rispettive date di maturazione.
Agli effetti delle predette corresponsioni saranno considerati retribuzione normale il salario di fatto, l'indennità di contingenza, l'indennità sostitutiva di mensa e l'eventuale indennità di turno, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi delle gratifiche di cui sopra, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce. La frazione di mese superiore alle 2 settimane verrà considerata a questi effetti come un dodicesimo.
Le frazioni inferiori saranno trascurate.
Le gratifiche di cui sopra, sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche corrisposte aziendalmente alla. data di sottoscrizione del presente contratto e comunque allo stesso titolo delle corresponsioni di cui al presente articolo.
La gratifica, natalizia si intende. riferita al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre; la gratifica di fine giugno si intende riferita al periodo dal 1 luglio al 30 giugno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-19-2