CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai
Art. 17
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 1 dic 1960
L'operaio ha diritto, per ogni triennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 2% sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza della categoria di appartenenza fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 16%.
Agli effetti della norma di cui sopra viene riconosciuta come anzianità massima utile quella maturata dal 1 novembre 1949.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del periodo di paga immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di servizio.
Nei passaggi di categoria l'operaio manterrà, in aggiunta al minimo della nuova categoria di assegnazione ed alla relativa indennità di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 16%, sarà tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare della nuova categoria di assegnazione e della relativa indennità di contingenza in atto alla data del passaggio di categoria.
L'operaio avrà successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici residui del 2% quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale complessiva del 16% del minimo tabellare della nuova categoria e della relativa indennità di contingenza. La frazione di triennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico della nuova categoria.
Le frazioni di aumento periodico (in percentuale), che verranno eventualmente a determinarsi in occasione dei suddetti passaggi di categoria, saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, nè questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di variazione dei minimi tabellari, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici già maturati verrà applicata sulla somma del nuovo minimo della categoria di assegnazione e della relativa indennità di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza, verrà effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di trasferimento dell'operaio, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici già maturati verrà applicata sul minimo tabellare della categoria di appartenenza e sulla relativa indennità di contingenza in vigore nel luogo di nuova destinazione.
La frazione di triennio in corso alla data di sottoscrizione del presente contratto sarà utile agli effetti della maturazione dell'aumento triennale.
Norma transitoria.
Con l'applicazione dell' del presente contratto cessa la corresponsione dei premi di anzianità disciplinati dall' del Contratto Nazionale per gli addetti all'industria chimica, 16 settembre 1947 ed il diritto al trattamento relativo si intende cessato, a tutti gli effetti, col 31 ottobre 1949.
Le aziende accerteranno i ratei annuali del premio in corso di maturazione al 31 ottobre 1949 afferente scun operaio e ne corrisponderanno il 75% del relativo importo sulla base convenzionale della retribuzione goduta (salario di fatto e indennità di contingenza) da ciascun lavoratore dal 1 novembre 1953.
Agli effetti di cui sopra se l'operaio al 31 ottobre 1949, aveva una anzianità inferiore a 10 anni, o compresa fra 10 e 20 anni, si terrà conto rispettivamente del solo premio decennale o del solo premio ventennale.
Il premio decennale sarà liquidato nella misura di un decimo di 125 ore di retribuzione per ogni rateo annuale relativo all'anzianità precedente al compimento di 10 anni di anzianità; il premio ventennale sarà liquidato nella misura di un decimo di 250 ore di retribuzione per ogni rateo annuale relativo alla anzianità successiva ai 10 anni di anzianità.
Nell'applicazione della presente norma transitoria le frazioni di anno, pari o superiori al semestre, saranno considerate come anni interi mentre quelle inferiori al semestre verranno trascurate.
Storico versioni
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