CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai

Art. 16

MINIMI DI PAGA

In vigore dal 1 dic 1960
I minimi tabellari di paga afferenti alle categorie di operai previste all' della presente regolamentazione sono quelli indicati nelle tabelle allegate alla regolamentazione stessa. Tali tabelle sono previste per uomini e donne capo famiglia e per donna non capo famiglia. La retribuzione dei lavoratori inferiori a 18 anni non capo famiglia è quella indicata nella tabella allegata, diminuita del 10%. Tale riduzione, peraltro, risulta già calcolata nelle tabelle allegate che si riferiscono alle operaie non capo famiglia. A tale effetto la condizione di capo famiglia, sarà determinata con riferimento alle vigenti disposizioni sugli assegni familiari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-16-2

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