CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai
Art. 12
SOSPENSIONE E INTERRUZIONI DI LAVORO
In vigore dal 1 dic 1960
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrè conto delle interruzioni stesse, quanto queste, nella giornata, non superino i 60) minuti in caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore sul luogo di lavoro, questi ha diritto al la corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-12-2