CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai
Art. 9
DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO
In vigore dal 1 dic 1960
Nella giornata del sabato il lavoro dovrà cessare non oltre le ore 13, salvo le esclusioni e le eccezioni appresso indicate.
Il recupero delle ore mancati al limite dell'orario normale di lavoro, in quanto non effettuate nel pomeriggio del sabato, non potrà superare la misura massima di un'ora giornaliera negli altri giorni della settimana in corso o di quella successiva. Le ore come sopra recuperate saranno comunque compensate a retribuzione normale.
Restano esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti comma i seguenti lavoratori:
1) lavoratori addetti a lavorazioni eseguite a turni continuativi o avvicendati;
2) lavoratori addetti ad attività di cui agli della legge 22 febbraio 1934, n. 370, ed alle tabelle approvate con D. M. 22 giugno 1935;
3) lavoratori aventi mansioni che, pur non rientrando in quelle di cui al punto 2), vi sono connesse in modo tale che la sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè:
- mansioni inerenti alle operazioni di scarico, carico e spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attività dell'azienda;
- mansioni svolte dal personale addetto a prove di laboratorio, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
4) lavoratori addetti a lavorazioni non continuative a più squadre;
5) lavoratori svolgenti lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia ai sensi di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-9-2