CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai

Art. 8

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 1 dic 1960
L'orario normale di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore. L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non potrà eccedere le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali. Per la determinazione degli orari normali varranno le disposizioni di cui all' del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1955. I lavoratori non possono esimersi. salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall'effettuare i lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera Le ore di lavoro vengono contate con l'orologio dello stabilimento. L'orario di lavoro verri esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-8-2

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