CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai
Art. 3
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
In vigore dal 1 dic 1960
Le parti provvederanno con separato accordo a disciplinare l'apprendistato sulla base delle vigenti disposizioni di legge, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
NORMA TRANSITORIA
Fino a quando non sarà stato concluso l'accordo di cui sopra, continueranno ad essere applicate le seguenti norme:
L'apprendista di età superiore ai 18 anni che abbia compiuto la metà del periodo di apprendistato, ma che non sia in grado di compiere il capolavoro, riceverà la paga dell'operaio qualificato con la riduzione del 10% finché non avrà superato con esito positivo la prova prescritta.
Egli però non potrà essere sottoposto a più di 2 prove e qualora non superi favorevolmente neanche la seconda, sarà definitivamente assegnato alla categoria operai comuni e gli verrà corrisposto il minimo di paga di tale categoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-3-2