CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai

Art. 6

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

In vigore dal 1 dic 1960
Le parti stipulanti riconoscono nell'attuazione dei corsi di istruzione professionale, in quanto realizzabili in relazione alle caratteristiche proprie del settore, un mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione. Per la disciplina della materia le parti fanno riferimento alle disposizioni generali in vigore, ed in particolare al punto 5) dell' del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni interne.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-6-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo