CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai

Art. 5

PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI

In vigore dal 1 dic 1960
L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, per essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè cionon comporti una diminuzione di salario nè un mutamento sostanziale della sua posizione. All'operaio che sia destinato, per un periodo superiore a 2 giorni, a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore, dovrà essere corrisposto fin dal primo giorno un compenso di importo non inferiore alla eventuale eccedenza del minimo di paga relativo alla predetta categoria superiore sul salario di fatto percepito. Trascorso un periodo di 45 giorni nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, nella. nuova categoria salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, ferie, o per altre cause che comportino per l'azienda obbligo della conservazione del posto, semprechè il periodo di sostituzione non si protragga oltre i 5 mesi. Ferme restando le eccezioni di cui sopra, gli operai che in un periodo di 18 mesi hanno disimpegnato mansioni di categoria superiore, anche non continuamente, per una durata complessiva minima non inferiore a 90 giorni, purchè a periodi continuativi di 15 giorni lavorativi ciascuno, passeranno, a tutti gli effetti, alla categoria superiore dall'inizio del periodo di paga successivo al compimento dei predetti 90 giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-5-2

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