CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai

Art. 10

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 1 dic 1960
I - Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo; b) le seguenti festività: 2 giugno Fondazione della Repubblica; 25 aprile: Anniversario della Liberazione; 1 maggio: Festa del Lavoro; 4 novembre: Giorno dell'Unità Nazionale; c) le seguenti festività infrasettimanali: 1 gennaio: Capodanno; 6 gennaio: Epifania; 19 marzo: 8. Giuseppe; Lunedi di Pasqua; Ascensione; Corpus Dominis; 29 giugno: SS. Pietro e Paolo; 15 agosto: Assunzione; 1 novembre: Ognissanti; 8 dicembre: Immacolata Concezione; 25 dicembre: S. Natale; 26 dicembre: S. Stefano; d) il giorno del S. Patrono del luogo dove trovasi la sede di lavoro, presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera, fatta eccezione per le città di Roma e Venezia, per le quali valgono le giornate sostitutive concordate aziendalmente. Le festività di cui alle lettere b) e C) saranno integrate o sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a. norma di legge. Nelle ricorrenze di cui alle sopra indicate lettere b) e C) agli operai sarà praticato il trattamento economico previsto dalla legge 31 marzo 1951, n. 90. Lo stesso trattamento verrà praticato anche nella festività del S. Patrono. Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nella festività del Ss. Patrono l'azienda Integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti Assistenziali e Previdenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operalo avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato. II - Nelle giornate di Giovedi Santo, 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre l'orario di lavoro sarà di solito limitato alla parte di orario normale precedente alle ore 13. In dette giornate agli operai che non siano chiamati a prestare servizio per la parte di orario normale successiva alle ore 13 sarà ugualmente corrisposta la retribuzione che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo il predetto orario. Agli operai che, invece, saranno trattenuti in servizio dopo le ore 13, sarà corrisposta la retribuzione predetta più tante ore di retribuzione oraria (esclusa la indennità di contingenza) senza alcuna maggiorazione, quante saranno state le ore di lavoro effettivamente prestate. Il lavoro prestato nelle suddette giornate oltre i limiti dell'intero orario normale giornaliero sarà retribuito a norma dell' punto 1). Qualora le giornate del 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre coincidano col sabato, ai lavoratori non trattenuti in servizio dopo le ore 13 sarà corrisposto un trattamento economico equivalente alla retribuzione (compresa la contingenza) relativa alle ore non lavorate fino al raggiungimento di un sesto dell'orario normale settimanale. In aggiunta al trattamento sopra previsto: a) ai lavoratori che effettuino il recupero ai sensi dell', e che vengano trattenuti in servizio oltre le ore 13, il lavoro prestato dopo detta ora sarà retribuito con la paga oraria maggiorata della, percentuale prevista dall' punto 1); b) ai lavoratori che non effettuino detto recupero, le ore di lavoro eventualmente prestate oltre le ore 13 verranno compensate con la retribuzione normale senza alcuna maggiorazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-10-2

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