CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune
Art. 22
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 1 dic 1960
Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1958 e sarà valido fino al 31 dicembre 1959.
Successivamente esso si considererà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima della scadenza.
CHIARIMENTO A VERBALE
Il presente contratto, nel corso del periodo di durata sopra indicato, potrà subire variazioni, oltre che a seguito di norme di legge, a seguito di norme modificatrici contenute in quegli accordi interconfederali che dovessero nel frattempo essere stipulati ed esclusivamente in relazione ad esse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-22