CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune
Art. 18
CONTESTAZIONI SULLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 1 dic 1960
Tanto in pendenza, di rapporto quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta, al lavoratore la parte della retribuzione non con testata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-18