CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai

Art. 1

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 1 dic 1960
L'assunzione dell'operaio ha luogo con un periodo di prova, che non sarà superiore. a, 12 giorni di effettivo lavoro per gli operai specializzati e qualificati ed a 8 giorni di effettivo lavoro per gli operai delle altre categorie. Durante il periodo di prova la. retribuzione non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria a cui il lavoratore viene assegnato e verrà corrisposta per il periodo di lavoro effettivamente prestato. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potrà recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non receda dal rapporto, l'operaio si intenderà confermato in servizio e la sua azianità decorrerà dalla data di assunzione in prova.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-1-2

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